La situazione del campo Rom sulla sponda del Crati, insediamento non autorizzato nè regolarizzato, è da diversi anni distratta dalle dovute attenzioni e cautele da parte del Comune e della Provincia di Cosenza. Ci risulta che le condizioni di vita dei numerosi bambini e delle famiglie più numerose, a parte il pregevole contributo di alcune associazioni poco ascoltate, non siano, nei fatti, migliorate. Parlare di scolarizzazione dei bambini, ovviamente, non risolve che in piccola parte il degrado e le pessime condizioni ambientali che tutti sembriamo tollerare. E' lecito chiedersi, allora, se le amministrazioni in carica siano capaci di risolvere o effettuare inverventi concreti su questa "ferita aperta", composta da 360 anime, oppure se non sia il caso di inserire concretamente nei programmi politici di chi pensa solo alla propria candidatura proposte sostenibili e ipotesi di progetto credibili. Intanto, si permette che a pochi metri dal "mondo civile" si viva al limite dell'umana sopportazione, si ignora che proprio da lì si potrebbe iniziare a risanare, ad integrare. Li' si comincia a fare cultura,(si invogliano queste persone a capire che sono visti come uomini,non come oggetti), lì si inizia a fare sicurezza (si evita che la disperazione prenda il sopravvento), lì si iniziano a tratteggiare i contorni di quella "città europea" che nei fatti è solo uno slogan da quasi 10 anni. I ROM sono stati sempre al centro di progetti, proposte, interventi. Solo cartacei però, nessuno di chi ne ha parlato era nella sede dell'associazione Stella Cometa a servire pasti e vestiti. Nessuno di chi ha promesso, al solito ha mantenuto. Si aspetta e ci si indigna al prossimo fatto di cronaca. In fondo il rapporto che il sopracitato "mondo civile" hai coi rom è quello che si ha con queste anime perse ai semafori. Non vorremmo che qualcuno offendesse i propri nobili occhi alla vista di quella realtà. Che insieme al MAB ed al cosenza calcio, insieme ai caffè culturali ed ai capidanno, fa parte della nostra città. Da Comune e Provincia, in questi anni, abbiamo poco percepito la capacità di utilizzare e canalizzare al meglio i fondi comunitari, nonostante alcuni specifici progetti della UE avrebbero consentito, ad esempio, una bonifica dell'area, una messa in sicurezza e l'acquisto di roulotte provvisoriamente occupabili dalle famiglie in più gravi condizioni. Alcuni progetti sono stati invece ben finanziati dal Comune di Cosenza, per cui è altresì lecito verificare se i risultati ottenuti vadano oltre la funzione di semplice palliativo. Ogni discorso sull'integrazione, sulla paventata ghettizzazione, sugli interventi della Procura, risulta, ormai da lungo tempo, infruttuoso
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Per info e adesioni: atenecalabria@gmail.com
giovedì 17 febbraio 2011
mercoledì 16 febbraio 2011
IL MAESTOSO CASTELLO SVEVO DI COSENZA: Vigilare sui lavori in corso
Dopo gli incontri del circolo culturale Re Alarico e le nostre ripetute segnalazioni sullo stato in cui versano il centro storico di Cosenza ed alcune sue istituzioni culturali (biblioteca civica, ex ricovero Umberto I, piazzetta Toscano), si susseguono incontri di diverse associazioni che mirano ad un recupero e aduna valorizzazione di qualità della parte antica della città. Abbiamo partecipato ad un incontro organizzato dal laboratorio culturale "Cosenza che vive", incentrato sul Castello Svevo, l'antico manufatto che domina il capoluogo da oltre due millenni. Molti gli spunti offerti dall'incontro del laboratorio culturale che da anni opera nel centro storico. C'è un progetto di restauro e valorizzazione,approvato e sponsorizzato dalla giunta comunale nel 2007,che stiamo esaminando tra le carte comunali,su cui,nell'incontro di ieri (15/2) ci si è soffermati, per evidenziarne alcune particolarità esecutive, per esempio la previsione di strutture in acciaio, la realizzazione di un ascensore, la copertura in ferro e vetro di grandi saloni. Sono emersi alcuni dubbi sulla valenza del progetto e sull'andamento dei lavori (appaltati alla Cooperativa Archeologica di Firenze, con ultimazione prevista nel giugno 2011), soprattutto perche' appaiono finalizzati ad un reimpiego della struttura e ad una funzionalizzazione avvenieristica, impropria per Cosenza e inadeguata alla importanza del monumento. Chiediamo a tutti i cittadini di buona volontà e alle associazioni piu' attive di procedere con una campagna di sensibilizzazione e di monitoraggio dello stato dell'arte. Noi ci saremo.
LA STRUTTURA DEL CASTELLO E LA SUA STORIA (brano tratto da una relazione della dott.ssa Francesca Cannataro, giornalista ed esperta in conservazione di beni culturali, che ha partecipato all'incontro citato)
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Sito sulla sommità del colle Pancrazio il castello domina imperturbato da secoli la confluenza del Crati con il Busento e tutto l’abitato cittadino da una meravigliosa posizione. Non chiara è l’origine del primo nucleo difensivo della città. Il fatto che fu costruito sulle rovine di una rocca romana ubicata in cima al colle Pancrazio è probabile, se non altro tenendo in considerazione che in ogni epoca la posizione strategica del sito deve aver suggerito di erigere lassù un fortilizio. Va in oltre tenuta presente l’esistenza in loco di alcuni ruderi di fattura romana anche se non si sa se in quest’ultimi, incorporati nella fabbrica di età posteriore, possano riconoscersi i resti della Rocca Bretica, costruita a difesa della città. Pur volendo ammettere che nulla resta dell’antica rocca costruita dai bruzi prima di lasciarsi dominare dai romani, non si può non tenere in considerazione l’esistenza di un’epigrafe trovata nei pressi del monastero delle “Cappuccinelle”, che sorge proprio sulla via del castello, che ricordava Valerio Flacco come primo restauratore del castello. Da quest’attestazione epigrafica si potrebbe arrivare alla conclusione che la rocca bretica fu restaurata dai vincitori latini, ad avvalorare la tesi di questa remota origine del castello è il pozzo presumibilmente romano che si trova in un andito nel primo piano del castello. La rocca fu poi distrutta e rasa al suolo dai saraceni, che misero a ferro e a fuoco la città per ben tre volte I lavori per la ricostruzione di una struttura fortificata iniziarono, secondo alcuni, nel 937 d.C., quando cioè “ i cosentini avevano preso atto della necessità di edificare un fortilizio a presidio dell’incolumità cittadina”, e lo riedificarono sulle rovine della fortezza, o quanto meno riutilizzandone i materiali , secondo altri nel 975 d. C, allorché i saraceni moltiplicarono le loro scorrerie. Sicuramente fu un’opera ben munita dal momento che il saraceno Saati Cayti nel 1009 non solo ne fece la sua dimora, ma ne continuò anche l’opera di costruzione. In ogni caso è pressoché impossibile riconoscere la forma e le strutture originali dell’edificio e l’ubicazione esatta della struttura fortificata nei secoli IX e immediatamente successivi, sia a causa dei rimaneggiamenti subiti dal fortilizio, sia per una sostanziale mancanza di fonti documentarie. L’ombra di notizie che avvolge il castello sembra man mano diradarsi con l’avvento dei Normanni, quando le attestazioni diventano più consistenti. Secondo l’opinione comune il castello sorse proprio ai tempi dei Normanni. Dal Manfredi, infatti, apprendiamo che: ”I Normanni cacciando i Saraceni dalla Calabria la conquistavano…I cosentini mal soffrendo che il duca (Roggero) avesse fatto fabbricare un castello nel cuore della città, segretamente si confederarono con Boemondo…”. La lotta per la successione tra i due figli di Roberto il Guiscardo, Boemondo e Ruggero II, fu lunga e aspra, interessò direttamente la nostra città e segnò le sorti del castello. Nella tregua raggiunta per intercessione dello zio Ruggero I, conte di Sicilia e fratello di Roberto il Guiscardo, e nella successiva ripartizione, Ruggero II ottenne Cosenza nel 1089. Nel 1098 Ruggero diede inizio ai lavori grazie ai quali il castello assunse i caratteri architettonici delle coeve costruzioni normanne. Le opere condotte a termine da Ruggero per il castello furono tali e tante da farlo considerare nel corso dei secoli il costruttore del monumento. I documenti affermano, infatti, che attorno al 1130 Ruggero si era stabilito a Cosenza e potrebbe essere ritenuto il primo castellano in quanto a lui si deve la ricostruzione del castello tra il 1086 e il 1132. In questo periodo il castello ebbe grande fulgore sia per la magnificenza consueta ai Normanni e ancor di più per Ruggero, amante del bello e delle arti, sia perché Cosenza visse un’epoca relativamente tranquilla, sempre in quest’epoca nel castello ebbe sede la Curia. Purtroppo indagini ed ipotesi riferibili a quest’arco cronologico risultano pressoché impossibili poiché il terremoto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 giugno del 1184 distrusse la città quasi nella sua totalità e anche il castello, restaurato e in qualche modo simbolo del potere e della dominazione normanna andò in rovina, anche se non completamente. Va rilevato inoltre il fatto che non esistono attestazioni certe della fase Normanna del castello o quanto meno di una struttura fortificata eretta nel luogo dove oggi sorge l’edificio. Il Castello è stato oggetto nel corso dei secoli e delle diverse dominazioni che si sono susseguite non solo di costruzioni, ricostruzioni e adattamenti per soddisfare le esigenze, militari e non, dei dominatori di turno ma anche di crolli causati da vari eventi naturali. Sicuramente l’impronta Sveva fu talmente forte da essere la prima, in ordine di tempo, ancora “visibile” ai nostri giorni. Ciò che è riconducibile con certezza a fattura sveva è anzitutto l’impianto stesso del castello a pianta rettangolare con quattro torri angolari di cui le due settentrionali quadrate e quelle meridionali ottagonali. Sveve sono le sale a nord dette Salone del ricevimento, che conservano la chiara matrice gotico – cistercense, favorita dagli svevi, e che si manifesta nei suoi caratteri essenziali quali semplicità di forme, ridotto verticalismo, e solidità delle masse murarie, sicuramente svevo è il camino all’interno di queste sale che presenta un sistema di tiraggio atto a riscaldare i piani superiori. Elemento tipicamente svevo è la teoria delle sei sale ad est definite, sala delle armi, di cui la prima si conserva in buone condizioni, nonché l’apparecchiatura muraria delle monofore e i resti del camino presente nella penultima di queste sale. Sveve sono inoltre le sale a sud, definite, sala del trono, alle quali si aveva accesso tramite un portale che oggi appare murato e ben conservato tanto che sono ancora visibili i fori per l’alloggiamento della trave che chiudeva il portale stesso. Ancora sveve sono le porte che danno accesso a tutti questi ambienti, gli antichi portali d’ingresso, quello ovest, scoperto durante i restauri del 1938 e quello est più grande. Un veloce ma doveroso accenno meritano la torre ottagonale di sud – est superstite, importante perché oltre ad essere associata ai simboli imperiali che erano il cerchio, il rettangolo e l’ottagono appunto, insieme alla torre di Enna andrà a costituire una sorta d’anticipazione dell’ottagono di Castel del Monte in provincia di Bari (ricordiamo che la presenza del simbolo dell’ottagono è una costante nella città dei bruzi un esempio per tutti è la chiesa di San Domenico che ha una cappella ottagonale, così come ottagonali sono anche le colonne del chiostro dello stesso complesso monumentale che fu costruito per volere del principe Sanseverino nel 1449 ma sembra sui resti di un’antica struttura, un tempio dedicato a San Matteo, del 1200, guarda caso la stessa epoca di Federico II. L’ottagono è una forma geometrica fortemente simbolica: si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l’infinità del cielo. Certamente Federico II conosceva la “magia” del numero otto dal momento che la sua incoronazione a re dei romani avvenne nella cappella palatina di Aquisgrana, un tempio a pianta ottagonale e per di più la corona che gli venne imposta era anch’essa ottagonale. L’otto é un simbolo di rinascita, di resurrezione, di avvicinamento alla perfezione, usato in tanti edifici anche sacri). Nel corso dei secoli del Castello “Normanno-Svevo” di Cosenza si sono occupati numerosi esperti che hanno effettuato studi per cogliere le molteplici sfaccettature di una fortezza che tanto affascina quanto rimane, per certi versi, avvolta da un alone di mistero. Tra le numerose analisi quella “archeoastronomica” realizzata da Adriano Gaspani e Gisella Puterio, trascina il castello in una fiumana di un fascino mistico e senza tempo. I due studiosi pongono l’accento sull’interesse verso l’astronomia che nutriva quel popolo dei Bretti a cui molti fanno risalire l’origine della motta. Un’attenzione che viene testimoniata dalle monete rinvenute nelle necropoli della zona, quali quella di Muoio, sulle quali compaiono simboli stellari e immagini della falce lunare. Il castello di Cosenza sorge su una motta di forma rettangolare posta sulla sommità del colle Pancrazio. Per i due studiosi l’orientazione della motta è astronomicamente significativa. In base ad una serie di indagini effettuate, che non stiamo a riportare in questa sede, sono arrivati alla conclusione che la posizione della motta fu presumibilmente ottenuta utilizzando le stelle. La motta rimase verosimilmente intatta sul colle Pancrazio fino all’edificazione del castello da parte dei Normanni, anche se la prima notizia esplicita della sua esistenza riporta al 1239, quindi già in epoca sveva, nel momento in cui il fortilizio viene ad essere occupato e ristrutturato da Federico II. Il castello fu adattato bene sia alla motta che al suo allineamento. L’orientazione della motta certamente condizionò quella del castello anche se non era strettamente necessario mantenerla invariata, il terrapieno poteva essere modificato in funzione della nuova costruzione, ma ciò non avvenne. I Normanni, infatti, avevano l’abitudine di orientare le loro costruzioni lungo le direzioni cardinali astronomiche secondo la vecchia tradizione vichinga, ben evidenziata nelle orientazioni dei “trelleborger” scandinavi, cioè le loro caserme, abitudine che rimase invariata anche dopo negli stanziamenti in Italia Meridionale. Per i Normanni era naturale che il manufatto difensivo fosse orientato lungo la linea meridiana, quindi non ci fu alcun bisogno di modificare la struttura della motta. Il castello venne ristrutturato da Federico II il quale fece aggiungere le due torri ottagonali lungo il lato meridionale. In questo periodo, consigliere di Federico II era l’astronomo/astrologo e matematico Michele Scoto. Egli contribuì ad introdurre in Italia l’astronomia e l’astrologia islamica, fu molto sensibile alle credenze medioevali relative al simbolismo numerico e alle orientazioni astronomiche con motivazioni simboliche e astrologiche, quindi le due torri dovettero essere a sezione ottagonale per via del simbolismo mistico relativo al numero otto. Degni di nota anche i marchi dei lapicidi presenti in maniera consistente in tutta la struttura che messi a confronto con gli analoghi presenti in altre strutture fortificate dell’epoca, testimoniano come tra il 1225 e il 1260 circa, maestranze specializzate si spostassero da un cantiere all’altro a seguito della corte sveva. È comunque accertata la presenza di una scuola calabrese di maestranze specializzate quindi si potrebbe ipotizzare nella costruzione del fortilizio un affiancamento delle une con le altre. Infine svevi sono i sotterranei che univano le due torri quadrate di nord. Nel 1268 il castello cadde in mano angioina. Gli elementi angioini presenti all’interno della struttura consistono nel corridoio d’ingresso dalle strette volte archiacute poggianti su mensole dai capitelli decorati a grandi foglie longilinee e la cui chiave d’arco è a sezione anulare con incisi i gigli di Francia. Successivamente al castello furono apportati una serie di abbellimenti per ospitare Luigi III d’Angiò che vi soggiornò con la moglie Margherita di Savoia. Dopo una serie di lunghe e cruente lotte per la successione al trono il castello passò in mano aragonese, in questo periodo si effettuarono lavori che potremmo definire di “straordinaria manutenzione”. Le riparazioni riguardarono soprattutto apprestamenti di carattere militare fu rifatta la torre esterna o rivellino. I vari interventi edilizi degli aragonesi non apportarono modifiche sostanziali alla struttura, l’unica attestazione certa del dominio aragonese è data dallo stemma che sormonta il portale maggiore di est. Dal 1458 al 1461 il castello fu adibito a zecca per lo stato. Nel 1500 il castello viene citato tra i più efficienti del regno, fu riportato alla sua funzione primaria di edificio militare. Sono inoltre presenti numerose rappresentazioni grafiche del castello: la prima, in ordine di tempo, è quella del frate agostiniano Angelo Rocca, appassionato di rappresentazioni dei tessuti urbani, illustra la città situata all’incontro dei due fiumi e sulla sommità della quale è chiaramente rappresentato il castello (1583-1584); altra rappresentazione è il disegno e la relazione di Padre Giovanni Camerota risalente al 1595 in cui è illustrata la facciata est del castello con uno stile semplice ma accurato nel quale appaiono evidenti la torre ottagonale, la torre quadrata, le monofore (elementi ancora esistenti) mentre le merlature, che univano tutta la cortina, chiaramente evidenti nel disegno, crollarono o furono demolite. Terzo importante documento iconografico è la stampa dell’abate Pacichelli datato 1693 il castello sarebbe nel periodo della visita dell’abate in piena funzionalità, vista la rappresentazione della bandiera spiegata in cima al castello; ultima attestazione è un atto un po’ più tardo del castello, un contratto del 1695 con il quale la badessa del monastero di Gesù e Maria stabiliva un contratto d’affitto di un terreno adiacente al castello, e presenta al suo interno la planimetria della zona, visibile il portale d’ingresso ad est. I movimenti tellurici rovinarono molte parti del castello nel 1640 crollò la torre maggiore di nord-ovest e nel 1656 un fulmine colpì la torre ottagonale di sud – ovest facendola esplodere il che lascia presumere che in quel periodo la stessa veniva utilizzata come polveriera. Da qui inizia il periodo di decadenza almeno nella sua funzione originaria infatti intorno al 1750 Monsignor Galeota pensò di utilizzarlo come sede estiva dell’episcopio e dell’arcivescovato. I lavori per il riadattamento comprendevano una struttura a tre piani per ospitare le stanze dei seminaristi realizzata all’interno del cortile, un chiostro e una scala in calcare locale che conduceva ai piani superiori. Ulteriori modifiche furono apportate dall’arcivescovo Francone, fu realizzata la costruzione del porticato fra le due torri settentrionali, murato l’ingresso originario alla struttura e ricavato uno al centro sormontato dallo stemma dello stesso arcivescovo. Ai primi dell’ottocento risalgono invece i due bastioni posti sul lato ovest. Il racconto degli ultimi cento anni del maniero bruzio si risolve in un triste elenco di distruzioni avvenute a causa dei numerosi terremoti che lo hanno ridotto a rudere e a “semplice” monumento, infatti, nell’ultimo secolo la struttura ha cessato qualsiasi funzione sia di tipo militare che d’altro utilizzo. Il sisma del 4 ottobre 1870, con epicentro a Cosenza, danneggiò gravemente il castello che con la legge speciale del 4 febbraio 1887 divenne proprietà del comune. Nel 1905 un nuovo fortissimo terremoto continuò ad aggravarne la situazione già di per se critica, da allora, fino al 1927, rimase in stato di completo abbandono. Nel corso del ‘900 fu sottoposto a vari restauri parziali più volte interrotti. Nel 1940 si realizzò il restauro del “Salone del Ricevimento”. Nel 1952 vi furono lavori di sottofondazione e pavimentazione e il ripristino della copertura della “Sala delle Armi”. Nel 1953 furono portati a termine lavori di consolidamento dell’ala est. Nel 1954 furono ripristinate le feritoie della torre quadrata a nord-ovest, nonché la sistemazione definitiva della cappa e del focolaio del grande camino Svevo. Nel 1963 – 64 si rifece la copertura del salone del primo piano; il restauro della cisterna ubicata nell’ultimo degli ambienti dell’ala est e sempre nella stessa ala fu attuato il rifacimento dei capitelli. Nel 1970 – 1971 si eseguirono i lavori di consolidamento della scarpata sottostante la torre ottagonale, del muro di contenimento a nord, di quello a sud; la riparazione di diverse lesioni ed il restauro di alcuni particolari, tra i quali gli archi della scala settecentesca. Nel 1990 iniziò un intervento di consolidamento della torre di nord – ovest e durante un’operazione di pulitura della facciata, furono scoperte opere in pietra, come i pozzi dove convogliavano le acque piovane realizzati in età federiciana, oltre alcuni cocci di età rinascimentale. Nel 1992, sempre a scopo di consolidamento, si praticarono iniezioni di cemento lungo le pareti esterne della torre di nord– est.
“Ora è lì riposante nelle sue rovine inoperoso ma superbo nella sua millenaria esistenza”.
LA STRUTTURA DEL CASTELLO E LA SUA STORIA (brano tratto da una relazione della dott.ssa Francesca Cannataro, giornalista ed esperta in conservazione di beni culturali, che ha partecipato all'incontro citato)
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Sito sulla sommità del colle Pancrazio il castello domina imperturbato da secoli la confluenza del Crati con il Busento e tutto l’abitato cittadino da una meravigliosa posizione. Non chiara è l’origine del primo nucleo difensivo della città. Il fatto che fu costruito sulle rovine di una rocca romana ubicata in cima al colle Pancrazio è probabile, se non altro tenendo in considerazione che in ogni epoca la posizione strategica del sito deve aver suggerito di erigere lassù un fortilizio. Va in oltre tenuta presente l’esistenza in loco di alcuni ruderi di fattura romana anche se non si sa se in quest’ultimi, incorporati nella fabbrica di età posteriore, possano riconoscersi i resti della Rocca Bretica, costruita a difesa della città. Pur volendo ammettere che nulla resta dell’antica rocca costruita dai bruzi prima di lasciarsi dominare dai romani, non si può non tenere in considerazione l’esistenza di un’epigrafe trovata nei pressi del monastero delle “Cappuccinelle”, che sorge proprio sulla via del castello, che ricordava Valerio Flacco come primo restauratore del castello. Da quest’attestazione epigrafica si potrebbe arrivare alla conclusione che la rocca bretica fu restaurata dai vincitori latini, ad avvalorare la tesi di questa remota origine del castello è il pozzo presumibilmente romano che si trova in un andito nel primo piano del castello. La rocca fu poi distrutta e rasa al suolo dai saraceni, che misero a ferro e a fuoco la città per ben tre volte I lavori per la ricostruzione di una struttura fortificata iniziarono, secondo alcuni, nel 937 d.C., quando cioè “ i cosentini avevano preso atto della necessità di edificare un fortilizio a presidio dell’incolumità cittadina”, e lo riedificarono sulle rovine della fortezza, o quanto meno riutilizzandone i materiali , secondo altri nel 975 d. C, allorché i saraceni moltiplicarono le loro scorrerie. Sicuramente fu un’opera ben munita dal momento che il saraceno Saati Cayti nel 1009 non solo ne fece la sua dimora, ma ne continuò anche l’opera di costruzione. In ogni caso è pressoché impossibile riconoscere la forma e le strutture originali dell’edificio e l’ubicazione esatta della struttura fortificata nei secoli IX e immediatamente successivi, sia a causa dei rimaneggiamenti subiti dal fortilizio, sia per una sostanziale mancanza di fonti documentarie. L’ombra di notizie che avvolge il castello sembra man mano diradarsi con l’avvento dei Normanni, quando le attestazioni diventano più consistenti. Secondo l’opinione comune il castello sorse proprio ai tempi dei Normanni. Dal Manfredi, infatti, apprendiamo che: ”I Normanni cacciando i Saraceni dalla Calabria la conquistavano…I cosentini mal soffrendo che il duca (Roggero) avesse fatto fabbricare un castello nel cuore della città, segretamente si confederarono con Boemondo…”. La lotta per la successione tra i due figli di Roberto il Guiscardo, Boemondo e Ruggero II, fu lunga e aspra, interessò direttamente la nostra città e segnò le sorti del castello. Nella tregua raggiunta per intercessione dello zio Ruggero I, conte di Sicilia e fratello di Roberto il Guiscardo, e nella successiva ripartizione, Ruggero II ottenne Cosenza nel 1089. Nel 1098 Ruggero diede inizio ai lavori grazie ai quali il castello assunse i caratteri architettonici delle coeve costruzioni normanne. Le opere condotte a termine da Ruggero per il castello furono tali e tante da farlo considerare nel corso dei secoli il costruttore del monumento. I documenti affermano, infatti, che attorno al 1130 Ruggero si era stabilito a Cosenza e potrebbe essere ritenuto il primo castellano in quanto a lui si deve la ricostruzione del castello tra il 1086 e il 1132. In questo periodo il castello ebbe grande fulgore sia per la magnificenza consueta ai Normanni e ancor di più per Ruggero, amante del bello e delle arti, sia perché Cosenza visse un’epoca relativamente tranquilla, sempre in quest’epoca nel castello ebbe sede la Curia. Purtroppo indagini ed ipotesi riferibili a quest’arco cronologico risultano pressoché impossibili poiché il terremoto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 giugno del 1184 distrusse la città quasi nella sua totalità e anche il castello, restaurato e in qualche modo simbolo del potere e della dominazione normanna andò in rovina, anche se non completamente. Va rilevato inoltre il fatto che non esistono attestazioni certe della fase Normanna del castello o quanto meno di una struttura fortificata eretta nel luogo dove oggi sorge l’edificio. Il Castello è stato oggetto nel corso dei secoli e delle diverse dominazioni che si sono susseguite non solo di costruzioni, ricostruzioni e adattamenti per soddisfare le esigenze, militari e non, dei dominatori di turno ma anche di crolli causati da vari eventi naturali. Sicuramente l’impronta Sveva fu talmente forte da essere la prima, in ordine di tempo, ancora “visibile” ai nostri giorni. Ciò che è riconducibile con certezza a fattura sveva è anzitutto l’impianto stesso del castello a pianta rettangolare con quattro torri angolari di cui le due settentrionali quadrate e quelle meridionali ottagonali. Sveve sono le sale a nord dette Salone del ricevimento, che conservano la chiara matrice gotico – cistercense, favorita dagli svevi, e che si manifesta nei suoi caratteri essenziali quali semplicità di forme, ridotto verticalismo, e solidità delle masse murarie, sicuramente svevo è il camino all’interno di queste sale che presenta un sistema di tiraggio atto a riscaldare i piani superiori. Elemento tipicamente svevo è la teoria delle sei sale ad est definite, sala delle armi, di cui la prima si conserva in buone condizioni, nonché l’apparecchiatura muraria delle monofore e i resti del camino presente nella penultima di queste sale. Sveve sono inoltre le sale a sud, definite, sala del trono, alle quali si aveva accesso tramite un portale che oggi appare murato e ben conservato tanto che sono ancora visibili i fori per l’alloggiamento della trave che chiudeva il portale stesso. Ancora sveve sono le porte che danno accesso a tutti questi ambienti, gli antichi portali d’ingresso, quello ovest, scoperto durante i restauri del 1938 e quello est più grande. Un veloce ma doveroso accenno meritano la torre ottagonale di sud – est superstite, importante perché oltre ad essere associata ai simboli imperiali che erano il cerchio, il rettangolo e l’ottagono appunto, insieme alla torre di Enna andrà a costituire una sorta d’anticipazione dell’ottagono di Castel del Monte in provincia di Bari (ricordiamo che la presenza del simbolo dell’ottagono è una costante nella città dei bruzi un esempio per tutti è la chiesa di San Domenico che ha una cappella ottagonale, così come ottagonali sono anche le colonne del chiostro dello stesso complesso monumentale che fu costruito per volere del principe Sanseverino nel 1449 ma sembra sui resti di un’antica struttura, un tempio dedicato a San Matteo, del 1200, guarda caso la stessa epoca di Federico II. L’ottagono è una forma geometrica fortemente simbolica: si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l’infinità del cielo. Certamente Federico II conosceva la “magia” del numero otto dal momento che la sua incoronazione a re dei romani avvenne nella cappella palatina di Aquisgrana, un tempio a pianta ottagonale e per di più la corona che gli venne imposta era anch’essa ottagonale. L’otto é un simbolo di rinascita, di resurrezione, di avvicinamento alla perfezione, usato in tanti edifici anche sacri). Nel corso dei secoli del Castello “Normanno-Svevo” di Cosenza si sono occupati numerosi esperti che hanno effettuato studi per cogliere le molteplici sfaccettature di una fortezza che tanto affascina quanto rimane, per certi versi, avvolta da un alone di mistero. Tra le numerose analisi quella “archeoastronomica” realizzata da Adriano Gaspani e Gisella Puterio, trascina il castello in una fiumana di un fascino mistico e senza tempo. I due studiosi pongono l’accento sull’interesse verso l’astronomia che nutriva quel popolo dei Bretti a cui molti fanno risalire l’origine della motta. Un’attenzione che viene testimoniata dalle monete rinvenute nelle necropoli della zona, quali quella di Muoio, sulle quali compaiono simboli stellari e immagini della falce lunare. Il castello di Cosenza sorge su una motta di forma rettangolare posta sulla sommità del colle Pancrazio. Per i due studiosi l’orientazione della motta è astronomicamente significativa. In base ad una serie di indagini effettuate, che non stiamo a riportare in questa sede, sono arrivati alla conclusione che la posizione della motta fu presumibilmente ottenuta utilizzando le stelle. La motta rimase verosimilmente intatta sul colle Pancrazio fino all’edificazione del castello da parte dei Normanni, anche se la prima notizia esplicita della sua esistenza riporta al 1239, quindi già in epoca sveva, nel momento in cui il fortilizio viene ad essere occupato e ristrutturato da Federico II. Il castello fu adattato bene sia alla motta che al suo allineamento. L’orientazione della motta certamente condizionò quella del castello anche se non era strettamente necessario mantenerla invariata, il terrapieno poteva essere modificato in funzione della nuova costruzione, ma ciò non avvenne. I Normanni, infatti, avevano l’abitudine di orientare le loro costruzioni lungo le direzioni cardinali astronomiche secondo la vecchia tradizione vichinga, ben evidenziata nelle orientazioni dei “trelleborger” scandinavi, cioè le loro caserme, abitudine che rimase invariata anche dopo negli stanziamenti in Italia Meridionale. Per i Normanni era naturale che il manufatto difensivo fosse orientato lungo la linea meridiana, quindi non ci fu alcun bisogno di modificare la struttura della motta. Il castello venne ristrutturato da Federico II il quale fece aggiungere le due torri ottagonali lungo il lato meridionale. In questo periodo, consigliere di Federico II era l’astronomo/astrologo e matematico Michele Scoto. Egli contribuì ad introdurre in Italia l’astronomia e l’astrologia islamica, fu molto sensibile alle credenze medioevali relative al simbolismo numerico e alle orientazioni astronomiche con motivazioni simboliche e astrologiche, quindi le due torri dovettero essere a sezione ottagonale per via del simbolismo mistico relativo al numero otto. Degni di nota anche i marchi dei lapicidi presenti in maniera consistente in tutta la struttura che messi a confronto con gli analoghi presenti in altre strutture fortificate dell’epoca, testimoniano come tra il 1225 e il 1260 circa, maestranze specializzate si spostassero da un cantiere all’altro a seguito della corte sveva. È comunque accertata la presenza di una scuola calabrese di maestranze specializzate quindi si potrebbe ipotizzare nella costruzione del fortilizio un affiancamento delle une con le altre. Infine svevi sono i sotterranei che univano le due torri quadrate di nord. Nel 1268 il castello cadde in mano angioina. Gli elementi angioini presenti all’interno della struttura consistono nel corridoio d’ingresso dalle strette volte archiacute poggianti su mensole dai capitelli decorati a grandi foglie longilinee e la cui chiave d’arco è a sezione anulare con incisi i gigli di Francia. Successivamente al castello furono apportati una serie di abbellimenti per ospitare Luigi III d’Angiò che vi soggiornò con la moglie Margherita di Savoia. Dopo una serie di lunghe e cruente lotte per la successione al trono il castello passò in mano aragonese, in questo periodo si effettuarono lavori che potremmo definire di “straordinaria manutenzione”. Le riparazioni riguardarono soprattutto apprestamenti di carattere militare fu rifatta la torre esterna o rivellino. I vari interventi edilizi degli aragonesi non apportarono modifiche sostanziali alla struttura, l’unica attestazione certa del dominio aragonese è data dallo stemma che sormonta il portale maggiore di est. Dal 1458 al 1461 il castello fu adibito a zecca per lo stato. Nel 1500 il castello viene citato tra i più efficienti del regno, fu riportato alla sua funzione primaria di edificio militare. Sono inoltre presenti numerose rappresentazioni grafiche del castello: la prima, in ordine di tempo, è quella del frate agostiniano Angelo Rocca, appassionato di rappresentazioni dei tessuti urbani, illustra la città situata all’incontro dei due fiumi e sulla sommità della quale è chiaramente rappresentato il castello (1583-1584); altra rappresentazione è il disegno e la relazione di Padre Giovanni Camerota risalente al 1595 in cui è illustrata la facciata est del castello con uno stile semplice ma accurato nel quale appaiono evidenti la torre ottagonale, la torre quadrata, le monofore (elementi ancora esistenti) mentre le merlature, che univano tutta la cortina, chiaramente evidenti nel disegno, crollarono o furono demolite. Terzo importante documento iconografico è la stampa dell’abate Pacichelli datato 1693 il castello sarebbe nel periodo della visita dell’abate in piena funzionalità, vista la rappresentazione della bandiera spiegata in cima al castello; ultima attestazione è un atto un po’ più tardo del castello, un contratto del 1695 con il quale la badessa del monastero di Gesù e Maria stabiliva un contratto d’affitto di un terreno adiacente al castello, e presenta al suo interno la planimetria della zona, visibile il portale d’ingresso ad est. I movimenti tellurici rovinarono molte parti del castello nel 1640 crollò la torre maggiore di nord-ovest e nel 1656 un fulmine colpì la torre ottagonale di sud – ovest facendola esplodere il che lascia presumere che in quel periodo la stessa veniva utilizzata come polveriera. Da qui inizia il periodo di decadenza almeno nella sua funzione originaria infatti intorno al 1750 Monsignor Galeota pensò di utilizzarlo come sede estiva dell’episcopio e dell’arcivescovato. I lavori per il riadattamento comprendevano una struttura a tre piani per ospitare le stanze dei seminaristi realizzata all’interno del cortile, un chiostro e una scala in calcare locale che conduceva ai piani superiori. Ulteriori modifiche furono apportate dall’arcivescovo Francone, fu realizzata la costruzione del porticato fra le due torri settentrionali, murato l’ingresso originario alla struttura e ricavato uno al centro sormontato dallo stemma dello stesso arcivescovo. Ai primi dell’ottocento risalgono invece i due bastioni posti sul lato ovest. Il racconto degli ultimi cento anni del maniero bruzio si risolve in un triste elenco di distruzioni avvenute a causa dei numerosi terremoti che lo hanno ridotto a rudere e a “semplice” monumento, infatti, nell’ultimo secolo la struttura ha cessato qualsiasi funzione sia di tipo militare che d’altro utilizzo. Il sisma del 4 ottobre 1870, con epicentro a Cosenza, danneggiò gravemente il castello che con la legge speciale del 4 febbraio 1887 divenne proprietà del comune. Nel 1905 un nuovo fortissimo terremoto continuò ad aggravarne la situazione già di per se critica, da allora, fino al 1927, rimase in stato di completo abbandono. Nel corso del ‘900 fu sottoposto a vari restauri parziali più volte interrotti. Nel 1940 si realizzò il restauro del “Salone del Ricevimento”. Nel 1952 vi furono lavori di sottofondazione e pavimentazione e il ripristino della copertura della “Sala delle Armi”. Nel 1953 furono portati a termine lavori di consolidamento dell’ala est. Nel 1954 furono ripristinate le feritoie della torre quadrata a nord-ovest, nonché la sistemazione definitiva della cappa e del focolaio del grande camino Svevo. Nel 1963 – 64 si rifece la copertura del salone del primo piano; il restauro della cisterna ubicata nell’ultimo degli ambienti dell’ala est e sempre nella stessa ala fu attuato il rifacimento dei capitelli. Nel 1970 – 1971 si eseguirono i lavori di consolidamento della scarpata sottostante la torre ottagonale, del muro di contenimento a nord, di quello a sud; la riparazione di diverse lesioni ed il restauro di alcuni particolari, tra i quali gli archi della scala settecentesca. Nel 1990 iniziò un intervento di consolidamento della torre di nord – ovest e durante un’operazione di pulitura della facciata, furono scoperte opere in pietra, come i pozzi dove convogliavano le acque piovane realizzati in età federiciana, oltre alcuni cocci di età rinascimentale. Nel 1992, sempre a scopo di consolidamento, si praticarono iniezioni di cemento lungo le pareti esterne della torre di nord– est.
“Ora è lì riposante nelle sue rovine inoperoso ma superbo nella sua millenaria esistenza”.
sabato 12 febbraio 2011
La Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza. La storia e il culto
Il termine Pilerio deriva probabilmente da piliero (pilastro)oppure dal greco puleròs (guardiana, custode della porta della Città).
Il culto alla Madonna del Pilerio come Patrona di Cosenza risale alla fine del sec. XVI. Si tramanda che nell'anno 1576, mentre la peste desolava diverse regioni d'Italia, un devoto, in preghiera davanti all'icona della Madonna del Pilerio, si accorse di una macchia simile al bubbone pestifero, presente sul viso dell'Immagine.
Il fenomeno fu constatato dal popolo e dalle autorità ecclesiastiche. La macchia fu considerata come un prodigio e come segno rivelativo della protezione della Madonna per la Città di Cosenza, da lei salvata dalla peste.
Da allora la Vergine del Pilerio divenne la Protettrice della Città. La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti.
I pellegrinaggi continuarono nel tempo e crebbero di numero, tanto che nel 1603, l'arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo (1591-1617), per meglio favorire l'afflusso dei pellegrini, tolse il quadro dal luogo dove si trovava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del Duomo, poi sull'altare maggiore ed infine nel 1607 nella cappella appositamente costruita, dedicata alla Vergine e dove ancora oggi si venera.
Il 17 aprile 1607, su richiesta unanime dei cosentini, l'arcivescovo mons. Costanzo incoronò la Vergine del Pilerio Regina e Patrona della Città. Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quella occasione si constatò un altro segno sul viso dell'Immagine del Pilerio. Furono da tutti notate alcune screpolature sulla pittura che poi scomparvero, ma non del tutto, una volta passato il flagello. Il 6 luglio 1798 si stabiliva la celebrazione della sua festa il giorno 8 settembre di ogni anno. Il 12 giugno 1836 l'arcivescovo mons. Lorenzo Puntillo (1833-1873) fece una seconda incoronazione con due corone d'oro e di gemme di gran valore. In seguito al terribile terremoto del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e, l'11 gennaio 1855, ottennero dall'autorità ecclesiastica l'istituzione di una seconda festa, detta del patrocinio, in onore della Vergine del Pilerio, da celebrarsi ogni anno il 12 febbraio. Il 1922 avvenne una terza incoronazione, autorizzata dal Capitolo Vaticano con decreto del 4 maggio 1922 e a celebrarla fu lo stesso arcivescovo mons. Trussoni (1912-1933), che pose sul capo della Beatissima Vergine l'aurea preziosa corona. Durante la seconda guerra mondiale si ebbero a Cosenza due bombardamenti, che spopolarono la Città: il 12 aprile ed il 28 agosto 1943.
Per iniziativa dell'arcivescovo mons. Aniello Calcara (1941-1961) il 6 settembre 1943 il quadro della Madonna fu portato nel Convento dei Padri Minori di Pietrafitta.
L'anno 1948 fu caratterizzato dalla Peregrinatio Mariae, voluta e incoraggiata da mons. Aniello Calcara come preparazione remota al Congresso Mariano, programmato per il 1951, allo scopo di ravvivare ed accrescere sempre più la vera devozione alla Gran Madre di Dio e Madre nostra. Il Duomo di Cosenza fu ininterrottamente meta di molti e numerosi pellegrinaggi.
Il 20 febbraio 1980 si ebbe a Cosenza un forte terremoto che seminò il panico tra la popolazione. In quella circostanza i cosentini, che trovarono, ancora una volta, nella Madonna del Pilerio rifugio e conforto, chiesero e ottennero da mons. Augusto Lauro, amministratore apostolico della Diocesi, una processione, preceduta da un triduo di preparazione. Il 10 maggio 1981 l'arcivescovo mons. Dino Trabalzini ha elevato a santuario della Vergine SS. del Pilerio il monumentale Duomo di Cosenza. Il 6 ottobre 1984 la Cattedrale di Cosenza è stata visitata da S.S. Giovanni Paolo II. La visita del Papa, la cui devozione filiale alla Madonna contraddistingue il suo pontificato, ha costituito per il popolo Cosentino e per la Calabria tutta una occasione preziosa per rinvigorire la fede e trovare nuovo slancio e fervore anche nella devozione alla Vergine Santa. Il 10 ottobre 1988, durante la celebrazione di chiusura dell'Anno Mariano, mons.
Dino Trabalzini ha proclamato la Madonna del Pilerio Patrona principale della Diocesi di Cosenza - Bisignano e ha confermato il titolo di Patrona della Città di Cosenza. In questa stessa circostanza la Cattedrale (già per sé santuario) è stata eretta a Santuario diocesano. Il 1996 la Cattedrale è stata insignita del premio Calabria Mariana, insieme ai santuari mariani più importanti delle altre diocesi calabresi.
L'icona della Madonna del Pilerio è una insigne espressione di questa particolare forma artistica. L'iscrizione in latino dice chiaramente che non è un'icona arrivata dall'oriente, ma eseguita in ambito mediterraneo occidentale. L'icona nel corso dei secoli ha subìto vari danni ed è stata oggetto di rimaneggiamenti fino ad essere ridipinta. E' stata poi riportata alla bellezza originale nel 1976-77. L'icona si caratterizza per il Bambino che viene nutrito dal seno della Madre e dal velo rosso che elegantemente scende sul capo della Vergine. Nell'iconografia orientale l'icona della Vergine che nutre al seno il Figlio viene detta Galaktotrophousa. L'icona della Madonna del Pilerio è, dunque, primariamente, una icona Galaktotrophousa. Il velo rosso che dalla testa scende con eleganza sulla spalla sinistra caratterizza mafòrion (manto) della Vergine del Pilerio. Questo particolare la avvicina alla Vergine del monastero di Kikko a Cipro, detta la Kikkotissa. Molti altri particolari pittorici esprimono una straordinaria ricchezza di rimandi dottrinali che impreziosiscono l'icona della Madonna del Pilerio, "quasi da renderla un compendio del Nuovo Testamento". Il colore rosso è simbolo della divinità. Nella Icona è significato dalla parte del velo (maforion) che copre il capo della Vergine-Madre di Dio (Theotòkos così chiamata perché ha generato il Cristo: Figlio di Dio. I colori bleu e marrone del vestito della Vergine - Madre di Dio rappresentano la sua umanità di creatura di Dio. Le tre stelline poste sul cava e sulle spalle della Vergine- Madre di Dio vorrebbero indicare la sua perpetua verginità : prima, durante e dopo la nascita di Gesù divino Redentore dell'umanità. Oppure potrebbero anche significare che l'Economia della salvezza del genere umano è opera congiunta del Padre del Figlio e dello Spirito Santo:- la SS. Trinità. L'aureola intorno al capo della Vergine - Madre di Dio, formata da medaglioni dorati, indica che a Lei fanno corona gli 11 Apostoli , di cui è Regina, che attese nel Cenacolo di Gerusalemme l'effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, secondo la promessa di Gesù prima di ascendere al Cielo. Il nastro color rosso che cinge il corpo nudo del Bambino Gesù che poppa in braccio alla Madre divina indica la natura divina del Figlio di Dio, incarnatosi per la redenzione degli uomini. Il doppio corpo che presenta il corpo del Bambino Gesù, sta ad indicare la duplice natura di Cristo: la natura divina e la natura umana, unite nell'unica Persona del Verbo: il Figlio eterno di Dio. L'aureola con in mezzo il segno di Croce posta dietro il suo capo sta ad indicare la sua immolazione sulla croce. E' da osservare lo sguardo del Bambino che poppa in seno alla Madre e quella della Vergine sguardo meditabondo, rivolto quasi nel vuoto, fisso, si direbbe, nel futuro e quindi alla fine dolorosa del divino suo Figlio.
Il culto alla Madonna del Pilerio come Patrona di Cosenza risale alla fine del sec. XVI. Si tramanda che nell'anno 1576, mentre la peste desolava diverse regioni d'Italia, un devoto, in preghiera davanti all'icona della Madonna del Pilerio, si accorse di una macchia simile al bubbone pestifero, presente sul viso dell'Immagine.
Il fenomeno fu constatato dal popolo e dalle autorità ecclesiastiche. La macchia fu considerata come un prodigio e come segno rivelativo della protezione della Madonna per la Città di Cosenza, da lei salvata dalla peste.
Da allora la Vergine del Pilerio divenne la Protettrice della Città. La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti.
I pellegrinaggi continuarono nel tempo e crebbero di numero, tanto che nel 1603, l'arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo (1591-1617), per meglio favorire l'afflusso dei pellegrini, tolse il quadro dal luogo dove si trovava e lo collocò prima su uno dei pilastri della navata centrale del Duomo, poi sull'altare maggiore ed infine nel 1607 nella cappella appositamente costruita, dedicata alla Vergine e dove ancora oggi si venera.
Il 17 aprile 1607, su richiesta unanime dei cosentini, l'arcivescovo mons. Costanzo incoronò la Vergine del Pilerio Regina e Patrona della Città. Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quella occasione si constatò un altro segno sul viso dell'Immagine del Pilerio. Furono da tutti notate alcune screpolature sulla pittura che poi scomparvero, ma non del tutto, una volta passato il flagello. Il 6 luglio 1798 si stabiliva la celebrazione della sua festa il giorno 8 settembre di ogni anno. Il 12 giugno 1836 l'arcivescovo mons. Lorenzo Puntillo (1833-1873) fece una seconda incoronazione con due corone d'oro e di gemme di gran valore. In seguito al terribile terremoto del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e, l'11 gennaio 1855, ottennero dall'autorità ecclesiastica l'istituzione di una seconda festa, detta del patrocinio, in onore della Vergine del Pilerio, da celebrarsi ogni anno il 12 febbraio. Il 1922 avvenne una terza incoronazione, autorizzata dal Capitolo Vaticano con decreto del 4 maggio 1922 e a celebrarla fu lo stesso arcivescovo mons. Trussoni (1912-1933), che pose sul capo della Beatissima Vergine l'aurea preziosa corona. Durante la seconda guerra mondiale si ebbero a Cosenza due bombardamenti, che spopolarono la Città: il 12 aprile ed il 28 agosto 1943.
Per iniziativa dell'arcivescovo mons. Aniello Calcara (1941-1961) il 6 settembre 1943 il quadro della Madonna fu portato nel Convento dei Padri Minori di Pietrafitta.
L'anno 1948 fu caratterizzato dalla Peregrinatio Mariae, voluta e incoraggiata da mons. Aniello Calcara come preparazione remota al Congresso Mariano, programmato per il 1951, allo scopo di ravvivare ed accrescere sempre più la vera devozione alla Gran Madre di Dio e Madre nostra. Il Duomo di Cosenza fu ininterrottamente meta di molti e numerosi pellegrinaggi.
Il 20 febbraio 1980 si ebbe a Cosenza un forte terremoto che seminò il panico tra la popolazione. In quella circostanza i cosentini, che trovarono, ancora una volta, nella Madonna del Pilerio rifugio e conforto, chiesero e ottennero da mons. Augusto Lauro, amministratore apostolico della Diocesi, una processione, preceduta da un triduo di preparazione. Il 10 maggio 1981 l'arcivescovo mons. Dino Trabalzini ha elevato a santuario della Vergine SS. del Pilerio il monumentale Duomo di Cosenza. Il 6 ottobre 1984 la Cattedrale di Cosenza è stata visitata da S.S. Giovanni Paolo II. La visita del Papa, la cui devozione filiale alla Madonna contraddistingue il suo pontificato, ha costituito per il popolo Cosentino e per la Calabria tutta una occasione preziosa per rinvigorire la fede e trovare nuovo slancio e fervore anche nella devozione alla Vergine Santa. Il 10 ottobre 1988, durante la celebrazione di chiusura dell'Anno Mariano, mons.
Dino Trabalzini ha proclamato la Madonna del Pilerio Patrona principale della Diocesi di Cosenza - Bisignano e ha confermato il titolo di Patrona della Città di Cosenza. In questa stessa circostanza la Cattedrale (già per sé santuario) è stata eretta a Santuario diocesano. Il 1996 la Cattedrale è stata insignita del premio Calabria Mariana, insieme ai santuari mariani più importanti delle altre diocesi calabresi.
L'icona della Madonna del Pilerio è una insigne espressione di questa particolare forma artistica. L'iscrizione in latino dice chiaramente che non è un'icona arrivata dall'oriente, ma eseguita in ambito mediterraneo occidentale. L'icona nel corso dei secoli ha subìto vari danni ed è stata oggetto di rimaneggiamenti fino ad essere ridipinta. E' stata poi riportata alla bellezza originale nel 1976-77. L'icona si caratterizza per il Bambino che viene nutrito dal seno della Madre e dal velo rosso che elegantemente scende sul capo della Vergine. Nell'iconografia orientale l'icona della Vergine che nutre al seno il Figlio viene detta Galaktotrophousa. L'icona della Madonna del Pilerio è, dunque, primariamente, una icona Galaktotrophousa. Il velo rosso che dalla testa scende con eleganza sulla spalla sinistra caratterizza mafòrion (manto) della Vergine del Pilerio. Questo particolare la avvicina alla Vergine del monastero di Kikko a Cipro, detta la Kikkotissa. Molti altri particolari pittorici esprimono una straordinaria ricchezza di rimandi dottrinali che impreziosiscono l'icona della Madonna del Pilerio, "quasi da renderla un compendio del Nuovo Testamento". Il colore rosso è simbolo della divinità. Nella Icona è significato dalla parte del velo (maforion) che copre il capo della Vergine-Madre di Dio (Theotòkos così chiamata perché ha generato il Cristo: Figlio di Dio. I colori bleu e marrone del vestito della Vergine - Madre di Dio rappresentano la sua umanità di creatura di Dio. Le tre stelline poste sul cava e sulle spalle della Vergine- Madre di Dio vorrebbero indicare la sua perpetua verginità : prima, durante e dopo la nascita di Gesù divino Redentore dell'umanità. Oppure potrebbero anche significare che l'Economia della salvezza del genere umano è opera congiunta del Padre del Figlio e dello Spirito Santo:- la SS. Trinità. L'aureola intorno al capo della Vergine - Madre di Dio, formata da medaglioni dorati, indica che a Lei fanno corona gli 11 Apostoli , di cui è Regina, che attese nel Cenacolo di Gerusalemme l'effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, secondo la promessa di Gesù prima di ascendere al Cielo. Il nastro color rosso che cinge il corpo nudo del Bambino Gesù che poppa in braccio alla Madre divina indica la natura divina del Figlio di Dio, incarnatosi per la redenzione degli uomini. Il doppio corpo che presenta il corpo del Bambino Gesù, sta ad indicare la duplice natura di Cristo: la natura divina e la natura umana, unite nell'unica Persona del Verbo: il Figlio eterno di Dio. L'aureola con in mezzo il segno di Croce posta dietro il suo capo sta ad indicare la sua immolazione sulla croce. E' da osservare lo sguardo del Bambino che poppa in seno alla Madre e quella della Vergine sguardo meditabondo, rivolto quasi nel vuoto, fisso, si direbbe, nel futuro e quindi alla fine dolorosa del divino suo Figlio.
venerdì 11 febbraio 2011
Cosa fare dell'edificio della Banca d'Italia? Dalla commissione cultura del Comune di Cosenza fuoriesce l'ipotesi di un casinò...
Il dibattito che in questi giorni tiene banco in città, relativamente al futuro utilizzo del palazzo attualmente chiuso di proprietà Banca d’Italia, è soprattutto la conferma di come, mancando un progetto di sviluppo per il territorio, ogni occasione fortunata, e ne abbiamo avute tante, possa andare persa. Si fa strada, per esempio, la proposta di utilizzare la struttura come sede di una sala da gioco/ casinò.
Se da un lato quest’ipotesi risolve il problema della conduzione della struttura e delle finanze del Comune (ipotesi pero' non molto legata ai lavori di una commissione cultura) entrambi certamente non trascurabili, dall’altro appare evidente che i benefici economici derivanti da questo tipo di operazione sarebbero a vantaggio esclusivo dei gestori. Inoltre si rischierebbe di incentivare, in un momento di crisi economica, il gioco e le scommesse che spesso disastrano molte persone. In sintesi, oltre alla creazione di qualche posto di lavoro e alla reale possibilità che un casinò venga utilizzato anche per riciclo di denaro, non si intravedono ricadute positive in senso esteso. Comprendere ciò che un palazzo così bello e così ben posizionato (significativo l'intreccio e i collegamenti tra zona antica, moderna e contemporanea che esso rappresenta) debba diventare (in mancanza di un progetto di sviluppo del territorio, costruito in modo analitico, sfruttandone le potenzialità), è solo un esercizio di fantasia, perché poco cambia che sia casinò, scuola di restauro delle bambole o museo dei giochi tradizionali, se manca una rete di sinergie che lo giustifichi e lo supporti. Del resto, la città è già ricchissima di palazzi inutilizzati. Noi segnaliamo l'opportunità di coinvolgere l'assessorato regionale alla cooperazione tra i popoli, nonchè le confederazioni artigianali che potrebbero dedicare, previa costituzione di un consorzio acquirente, la struttura ai rapporti col Mediterraneo e alla esposizione delle eccellenze artistiche ed artigianali della Regione. Crediamo, dunque, che l'utilizzo dell'edificio (che pare essere in vendita) possa involgere arte, cultura, sede di rappresentanza e spazi di comunicazione e promozione turistica.
Se da un lato quest’ipotesi risolve il problema della conduzione della struttura e delle finanze del Comune (ipotesi pero' non molto legata ai lavori di una commissione cultura) entrambi certamente non trascurabili, dall’altro appare evidente che i benefici economici derivanti da questo tipo di operazione sarebbero a vantaggio esclusivo dei gestori. Inoltre si rischierebbe di incentivare, in un momento di crisi economica, il gioco e le scommesse che spesso disastrano molte persone. In sintesi, oltre alla creazione di qualche posto di lavoro e alla reale possibilità che un casinò venga utilizzato anche per riciclo di denaro, non si intravedono ricadute positive in senso esteso. Comprendere ciò che un palazzo così bello e così ben posizionato (significativo l'intreccio e i collegamenti tra zona antica, moderna e contemporanea che esso rappresenta) debba diventare (in mancanza di un progetto di sviluppo del territorio, costruito in modo analitico, sfruttandone le potenzialità), è solo un esercizio di fantasia, perché poco cambia che sia casinò, scuola di restauro delle bambole o museo dei giochi tradizionali, se manca una rete di sinergie che lo giustifichi e lo supporti. Del resto, la città è già ricchissima di palazzi inutilizzati. Noi segnaliamo l'opportunità di coinvolgere l'assessorato regionale alla cooperazione tra i popoli, nonchè le confederazioni artigianali che potrebbero dedicare, previa costituzione di un consorzio acquirente, la struttura ai rapporti col Mediterraneo e alla esposizione delle eccellenze artistiche ed artigianali della Regione. Crediamo, dunque, che l'utilizzo dell'edificio (che pare essere in vendita) possa involgere arte, cultura, sede di rappresentanza e spazi di comunicazione e promozione turistica.
mercoledì 9 febbraio 2011
Tra luoghi dimenticati e nascosti per gli sprechi: il caso dell'ex ricovero Umberto I sul colle Pancrazio.
Nella città di Cosenza si prosegue con il non valorizzare il centro storico. In controtendenza con il resto d'Italia. Nei giorni scorsi (7 e 8 febbraio), abbiamo ricordato a tutti i cittadini, con forza (e per queso ringraziamo tv e giornali), dell'esistenza di un posto dimenticato, ricco di storia e di vicende umane difficili. Una specie di isoletta da triangolo delle Bermuda, come altre ce ne sono a Cosenza.
Uno di quei posti sistemati dai Cappuccini nel '600 in cima ad un colle importante, a dominare la città, poi adibito a ricovero per anziani indigenti.
Tre anni fa avevano presentato in pompa magna un progetto di riqualificazione dell'ex convento dei Cappuccini, poi ricovero Umberto I, sito nei pressi del Castello Svevo, dal 1880 destinato ad accogliere anziani. Anziani che sul finire degli anni '80 in molti si ricordano essere rimasti in pochi e trattati malissimo. Dalla Provincia di Cosenza, i nostri amministratori, proclamarono nel 2008 di voler destinare a master post-universitari il complesso.
La struttura vive oggi nel degrado più totale, tra siringhe, erbacce e rifiuti, mentre in alcune notti dell'anno gode visite di alcune persone dedite a non ben specificate celebrazioni.
Abbiamo chiesto pubblicamente che Comune e Provincia mandino a dare un'occhiata, almeno per recintare bene l'area ed il complesso. Che riprovino con serietà e fuori dalle parate pubblicitarie a rilanciare la zona.
Ad avviso del nostro movimento civico l'area deve essere ricondotta ad un utilizzo sociale e di solidarietà, evitando ulteriori proclami ed ulteriori spese per avviamento di lavori mai completati. E' un complesso storico, che gode di una posizione e di un panorama meravigliosi, ideale per diversi tipi di attività, pubblica o privata.
Si è trattato, fino ad oggi, di soldi pubblici investiti per avviare le solite opere che poi marciscono nel dimenticatoio. Forse con la connivenza di qualche amministratore, forse per lotte intestine volte al predominio spartitorio, che non trovano mediazione.
Nel 2008, ribadiamo, si proclamava che la zona e la struttura dovevano essere adibite a progetti di ristrutturazione e riqualificazione per diventare sede di svolgimento di master post-universitari, di ricerche nel settore socio-sanitario o scientifico e tecnico o eventi coerenti di aggregazione anche e soprattutto allo scopo di contribuire alla rivitalizzazione del centro storico cittadino.
Al momento tutto tace, nel silenzio, nel degrado.
Uno di quei posti sistemati dai Cappuccini nel '600 in cima ad un colle importante, a dominare la città, poi adibito a ricovero per anziani indigenti.
Tre anni fa avevano presentato in pompa magna un progetto di riqualificazione dell'ex convento dei Cappuccini, poi ricovero Umberto I, sito nei pressi del Castello Svevo, dal 1880 destinato ad accogliere anziani. Anziani che sul finire degli anni '80 in molti si ricordano essere rimasti in pochi e trattati malissimo. Dalla Provincia di Cosenza, i nostri amministratori, proclamarono nel 2008 di voler destinare a master post-universitari il complesso.
La struttura vive oggi nel degrado più totale, tra siringhe, erbacce e rifiuti, mentre in alcune notti dell'anno gode visite di alcune persone dedite a non ben specificate celebrazioni.
Abbiamo chiesto pubblicamente che Comune e Provincia mandino a dare un'occhiata, almeno per recintare bene l'area ed il complesso. Che riprovino con serietà e fuori dalle parate pubblicitarie a rilanciare la zona.
Ad avviso del nostro movimento civico l'area deve essere ricondotta ad un utilizzo sociale e di solidarietà, evitando ulteriori proclami ed ulteriori spese per avviamento di lavori mai completati. E' un complesso storico, che gode di una posizione e di un panorama meravigliosi, ideale per diversi tipi di attività, pubblica o privata.
Si è trattato, fino ad oggi, di soldi pubblici investiti per avviare le solite opere che poi marciscono nel dimenticatoio. Forse con la connivenza di qualche amministratore, forse per lotte intestine volte al predominio spartitorio, che non trovano mediazione.
Nel 2008, ribadiamo, si proclamava che la zona e la struttura dovevano essere adibite a progetti di ristrutturazione e riqualificazione per diventare sede di svolgimento di master post-universitari, di ricerche nel settore socio-sanitario o scientifico e tecnico o eventi coerenti di aggregazione anche e soprattutto allo scopo di contribuire alla rivitalizzazione del centro storico cittadino.
Al momento tutto tace, nel silenzio, nel degrado.
lunedì 7 febbraio 2011
Prima conferenza stampa - sabato 5 febbraio
Ci siamo ritrovati, con i primi fondatori del movimento, al Caffè Renzelli di Piazza dei Bruzi (di fianco il Palazzo di Città), per presentarci alla stampa locale. Alla presenza di Simona, Vittoria, Emma, Beatrice, Roberta, Alfonsina, Andrea, sono intervenuti Michele, Francesca e Matteo, sulle nostre proposte principali e sul modo in cui vorremmo si facesse la politica, quella vera, del futuro nella nostra città. Università, poli culturali, valorizzazione delle eccellenze e recupero della parte antica della città.
Ci siamo dati appuntamento per gli ultimi giorni di febbraio, per dichiarare ufficialmente quale sindaco e quale coalizione appoggeremo.
Ci siamo dati appuntamento per gli ultimi giorni di febbraio, per dichiarare ufficialmente quale sindaco e quale coalizione appoggeremo.
venerdì 4 febbraio 2011
E' tempo di scelte oculate per la nostra città. Noi ci saremo
Siamo in movimento. E lo siamo tenendoci ben saldi ad alcuni riferimenti programmatici ed operativi per il rilancio e la riqualificazione della città di Cosenza.
LA SCELTA DEL SINDACO: Convergeremo e ci stringeremo intorno a quel candidato che dimostrerà passione per Cosenza, lontananza da affari privati e commistioni con quei settori grigi che canalizzano risorse pubbliche verso attività privatistiche fino ad oggi predatorie.
Saremo insieme e contribuiremo alla vittoria elettorale di quel sindaco che saprà discutere con noi, dimostrare lealtà e riconoscimento verso il nostro impegno.
IL RIGORE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE: Chiediamo, e pretenderemo prima e dopo le prossime elezioni comunali, la massima trasparenza ed il massimo coinvolgimento delle forze sane e produttive della città in ogni settore che dovessere impegnare il danaro pubblico. I servizi, l'edilizia, i contributi sociali, il recupero del centro storico. Insisteremo sulla piu' ampia comprensibilità e chiarezza dei movimenti di bilancio comunale.
L'APPROVAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DELLA PARTE STORICA DI COSENZA: Punto per noi fondamentale, che non va giocato come una cartolina o come uno spot di facciata, mentre poi si canalizzano gli investimenti privati e le colate di cemento nei buchi del centro moderno di Cosenza. Un piano di recupero deve essere predisposto all'indomani del voto, approvato con il massimo coinvolgimento degli ordini professionali interessati, delle associazioni e dei privati, deve consentire la strutturazione e la programmazione di interventi concreti.
IL RIGORE MORALE E LA LIBERTA' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:
E' tempo di tagli e di riduzione delle risorse dei Comuni. L'ombra di un federalismo pasticciato e non ben studiato getterà caos nei tributi locali, confusione per gli imprenditori ed i gestori dei servizi pubblici locali. Non possiamo pensare che si vada a ricoprire un ruolo determinante senza la giusta attrezzatura culturale e morale. Non possiamo mantenere fannulloni e mangiasoldi nei consessi democratici cittadini.
I COMITATI DI QUARTIERE: Pretenderemo che venga rilanciata la partecipazione dei quartieri alle scelte comunali. Studieremo e sottoporremo al consiglio comunale una modifica dello Statuto per riconoscere ufficialmente i comitati di quartiere. Piccoli consessi che dovranno comprendere esponenti delle associazioni, delle parrocchie, delle zone piu' abitate e con maggiori disagi.
LA TUTELA ED IL RILANCIO DELLE ISTITUZIONI CULTURALI
Teatri, monumenti, biblioteche: saranno il fiore all'occhiello della nostra comunità. Saranno punti di eccellenza e di incontro, di stimolo, di elaborazione. Su questo aspetto vogliamo attivare un serio percorso progettuale con il mondo artistico giovanile e con i giovani ricercatori, che potranno dare un contributo ricchissimo alla nostra città.
LA SCELTA DEL SINDACO: Convergeremo e ci stringeremo intorno a quel candidato che dimostrerà passione per Cosenza, lontananza da affari privati e commistioni con quei settori grigi che canalizzano risorse pubbliche verso attività privatistiche fino ad oggi predatorie.
Saremo insieme e contribuiremo alla vittoria elettorale di quel sindaco che saprà discutere con noi, dimostrare lealtà e riconoscimento verso il nostro impegno.
IL RIGORE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE: Chiediamo, e pretenderemo prima e dopo le prossime elezioni comunali, la massima trasparenza ed il massimo coinvolgimento delle forze sane e produttive della città in ogni settore che dovessere impegnare il danaro pubblico. I servizi, l'edilizia, i contributi sociali, il recupero del centro storico. Insisteremo sulla piu' ampia comprensibilità e chiarezza dei movimenti di bilancio comunale.
L'APPROVAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DELLA PARTE STORICA DI COSENZA: Punto per noi fondamentale, che non va giocato come una cartolina o come uno spot di facciata, mentre poi si canalizzano gli investimenti privati e le colate di cemento nei buchi del centro moderno di Cosenza. Un piano di recupero deve essere predisposto all'indomani del voto, approvato con il massimo coinvolgimento degli ordini professionali interessati, delle associazioni e dei privati, deve consentire la strutturazione e la programmazione di interventi concreti.
IL RIGORE MORALE E LA LIBERTA' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:
E' tempo di tagli e di riduzione delle risorse dei Comuni. L'ombra di un federalismo pasticciato e non ben studiato getterà caos nei tributi locali, confusione per gli imprenditori ed i gestori dei servizi pubblici locali. Non possiamo pensare che si vada a ricoprire un ruolo determinante senza la giusta attrezzatura culturale e morale. Non possiamo mantenere fannulloni e mangiasoldi nei consessi democratici cittadini.
I COMITATI DI QUARTIERE: Pretenderemo che venga rilanciata la partecipazione dei quartieri alle scelte comunali. Studieremo e sottoporremo al consiglio comunale una modifica dello Statuto per riconoscere ufficialmente i comitati di quartiere. Piccoli consessi che dovranno comprendere esponenti delle associazioni, delle parrocchie, delle zone piu' abitate e con maggiori disagi.
LA TUTELA ED IL RILANCIO DELLE ISTITUZIONI CULTURALI
Teatri, monumenti, biblioteche: saranno il fiore all'occhiello della nostra comunità. Saranno punti di eccellenza e di incontro, di stimolo, di elaborazione. Su questo aspetto vogliamo attivare un serio percorso progettuale con il mondo artistico giovanile e con i giovani ricercatori, che potranno dare un contributo ricchissimo alla nostra città.
mercoledì 2 febbraio 2011
Siamo alla terza gara per affidare il servizio integrato di raccolta dei rifiuti! Rischiamo il collasso
Niente raccolta differenziata dei rifiuti. Nessuna efficienza ed organizzazione in materia, per tutta l'area urbana di Cosenza e Rende (oltre centomila abitanti).
Il consorzio Vallecrati ha registrato due gare deserte ed ora ci riprova, annunciando che in prossimità delle imminenti elezioni comunali (marzo) saranno affidati i servizi, con contratto quinquennale per otto milioni di euro.
Procediamo a stento, alimentiamo discariche pagando servizi e sostenendo costi che nel medio e lungo periodo saranno insopportabili per la collettività.
Un sola domanda: IL TERMOVALORIZZATORE? Se n'è parlato tanto in diverse campagne elettorali, ma perchè proprio la provincia di Cosenza non puo' averne un paio?
Dopo il collasso e la distruzione della società Vallecrati, il servizio raccolta e smaltimento è stato espletato in rgime di proroga dalla socieà Ecologia Oggi.
Riusciranno i nostri eroi-amministratori a fare chiarezza sul punto e mettere a sistema ciò che nel centro-nord d'Italia avviene da decenni?
E riusciranno a non prenderci in giro parlando di raccolta differenziata senza smaltimento differenziato?
Il consorzio Vallecrati ha registrato due gare deserte ed ora ci riprova, annunciando che in prossimità delle imminenti elezioni comunali (marzo) saranno affidati i servizi, con contratto quinquennale per otto milioni di euro.
Procediamo a stento, alimentiamo discariche pagando servizi e sostenendo costi che nel medio e lungo periodo saranno insopportabili per la collettività.
Un sola domanda: IL TERMOVALORIZZATORE? Se n'è parlato tanto in diverse campagne elettorali, ma perchè proprio la provincia di Cosenza non puo' averne un paio?
Dopo il collasso e la distruzione della società Vallecrati, il servizio raccolta e smaltimento è stato espletato in rgime di proroga dalla socieà Ecologia Oggi.
Riusciranno i nostri eroi-amministratori a fare chiarezza sul punto e mettere a sistema ciò che nel centro-nord d'Italia avviene da decenni?
E riusciranno a non prenderci in giro parlando di raccolta differenziata senza smaltimento differenziato?
martedì 1 febbraio 2011
Verso il federalismo: previsioni per i Comuni, proposte di modifica dello schema di decreto in materia di federalismo municipale.
Di seguito il testo dello schema di decreto sul federalismo municipale, che involge aspetti che possono essere determinanti per l'area urbana di Cosenza. Sono previsti, ad esempio, meccanismi di premialità per i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali.
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
Giovedì 27 gennaio 2011
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;
rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;
constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;
sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative - elevate nel loro importo - previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;
rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:
Art. 1.
(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.
1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.
3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.
4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.
6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'IRPEF di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.
6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.
7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:
a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).
7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.
Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti).
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
Art. 2-bis.
(Imposta di soggiorno).
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Art. 2-ter.
(Addizionale comunale all'IRPEF).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 2-quater.
(Imposta di scopo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 4.
(Imposta municipale propria).
1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria).
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei comuni.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento »
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Art. 7.
(Imposta municipale secondaria).
1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
Art. 7-bis.
(Misure in materia di finanza pubblica).
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.
5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.
6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine della fase transitoria prevista dall'articolo 1, comma 2, e, dunque, a decorrere dall'attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sia prevista una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto in luogo della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
d) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;
e) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;
f) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).
TESTO A FRONTE
Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011 Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011
Art. 1.
(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare). Art. 1.
(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi: 1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, lettera a); b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali; e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie; f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.
1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. 1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5. 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.
3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento. 3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequlibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.
4. Il gettito delle seguenti imposte resta o è attribuito allo Stato: 4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
a) imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto;
b) addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012. 4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-bis sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate. 5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.
6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. 6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'irpef di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.
6-bis. Ai Comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai Comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.
7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario: 7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:
a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata. d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2). 7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).
7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato. 7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.
Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti). Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti).
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 23 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento. 2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto 3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione: Soppresso
a) a decorrere dall'anno 2011, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
b) a decorrere dall'anno 2012, per i contratti diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla
data della registrazione, volontaria o d'ufficio; data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. soppresso
11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
Art. 7-bis.
(Imposta di soggiorno). Art. 2-bis.
(Imposta di soggiorno).
1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo. 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo. 2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Art. 2-ter.
(Addizionale comunale all'IRPEF).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'irpef, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i Comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.
Art. 2-quater.
(Imposta di scopo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale). Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria; a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria. b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento. 2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1. 3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 4.
(Imposta municipale propria). Art. 4.
(Imposta municipale propria).
1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7. 5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i Comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria). Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria).
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in quattro rate di pari importo, scadenti la prima il 31 marzo, la seconda il 16 giugno, la terza il 30 settembre e la quarta il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni. 4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi. 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare). Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento. 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento»; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento»;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis). b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Art. 7.
(Imposta municipale secondaria). Art. 7.
(Imposta municipale secondaria).
1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: 2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario; b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione; 1) durata dell'occupazione;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune; 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo; d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo. f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
Art. 7-bis.
(Imposta di soggiorno). Vedi articolo 2-bis.
Art. 7-ter.
(Misure in materia di finanza pubblica). Art. 7-ter.
(Misure in materia di finanza pubblica).
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie). Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. 1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e dell'imposta municipale propria; ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;
b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. 4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.
5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della 5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della
spesa storica, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è disciplinato il fondo perequativo ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale. spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.
6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. 6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino 6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere 7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere
dal 1o gennaio 2011 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al fondo di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la stessa percentuale è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma. dal 1o gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
Giovedì 27 gennaio 2011
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA
La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;
rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;
constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;
sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative - elevate nel loro importo - previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;
rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:
Art. 1.
(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.
1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.
3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.
4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.
6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'IRPEF di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.
6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.
7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:
a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).
7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.
Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti).
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
Art. 2-bis.
(Imposta di soggiorno).
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Art. 2-ter.
(Addizionale comunale all'IRPEF).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 2-quater.
(Imposta di scopo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 4.
(Imposta municipale propria).
1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria).
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei comuni.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento »
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Art. 7.
(Imposta municipale secondaria).
1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
Art. 7-bis.
(Misure in materia di finanza pubblica).
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.
5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.
6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine della fase transitoria prevista dall'articolo 1, comma 2, e, dunque, a decorrere dall'attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sia prevista una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto in luogo della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
d) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;
e) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;
f) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).
TESTO A FRONTE
Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia del 20 gennaio 2011 Testo come risultante dalla proposta di parere La Loggia 27 gennaio 2011
Art. 1.
(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare). Art. 1.
(Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi: 1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, lettera a); b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali; e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie; f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.
1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. 1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5. 2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.
3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento. 3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento. Il gettito di cui al presente comma non affluisce al Fondo sperimentale di riequlibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa.
4. Il gettito delle seguenti imposte resta o è attribuito allo Stato: 4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
a) imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto;
b) addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012. 4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-bis sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate. 5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.
6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. 6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai Comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione all'irpef di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.
6-bis. Ai Comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai Comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.
7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario: 7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:
a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto; a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata. d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2). 7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).
7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato. 7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.
Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti). Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti).
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 23 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento. 2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto 3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione: Soppresso
a) a decorrere dall'anno 2011, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
b) a decorrere dall'anno 2012, per i contratti diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla
data della registrazione, volontaria o d'ufficio; data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. soppresso
11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
Art. 7-bis.
(Imposta di soggiorno). Art. 2-bis.
(Imposta di soggiorno).
1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo. 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo. 2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
Art. 2-ter.
(Addizionale comunale all'IRPEF).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'irpef, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i Comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.
Art. 2-quater.
(Imposta di scopo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale). Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria; a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria. b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento. 2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1. 3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 4.
(Imposta municipale propria). Art. 4.
(Imposta municipale propria).
1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre dell'anno precedente e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con la legge di stabilità, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7. 5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza di coordinamento della finanza pubblica. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i Comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria). Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria).
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in quattro rate di pari importo, scadenti la prima il 31 marzo, la seconda il 16 giugno, la terza il 30 settembre e la quarta il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni. 4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza oneri a carico dei Comuni.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi. 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare). Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento. 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento»; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento»;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis). b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Art. 7.
(Imposta municipale secondaria). Art. 7.
(Imposta municipale secondaria).
1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: 2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario; b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione; 1) durata dell'occupazione;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune; 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo; d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo. f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
Art. 7-bis.
(Imposta di soggiorno). Vedi articolo 2-bis.
Art. 7-ter.
(Misure in materia di finanza pubblica). Art. 7-ter.
(Misure in materia di finanza pubblica).
1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie). Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. 1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e dell'imposta municipale propria; ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;
b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.
3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. 4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.
5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della 5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della
spesa storica, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è disciplinato il fondo perequativo ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale. spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale.
6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. 6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino 6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; in ogni caso, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono stabilire, entro il limite massimo di aliquota fissato dal decreto, aliquote dell'addizionale irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere 7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere
dal 1o gennaio 2011 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al fondo di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la stessa percentuale è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma. dal 1o gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
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